La certificazione dei Tecnici del Freddo: il Patentino Frigoristi

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E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto attuativo n. 43 del 27 gennaio 2012 in materia di certificazione per il trattamento di impianti contenenti gas fluorurati, che individua le modalità di attuazione del Regolamento europeo n.842/2006 e il 303/2008, in materia di riduzione dell’utilizzo dei gas frigorigeni ad effetto serra e introduce il Patentino dei Frigoristi. Questo importante e molto atteso adeguamento normativo consentirà ai tecnici del freddo italiani di allinearsi da un punto di vista delle certificazioni ai colleghi europei. Il risultato atteso è il conseguimento di una migliore qualità delle installazioni, un minor consumo energetico, una migliore soddisfazione sia dei produttori degli impianti e dei clienti finali. Il Decreto attuativo definisce tutti tutti gli aspetti per l’iscrizione al registro che risulta obbligatoria per la maggior parte degli impiantisti che hanno a che fare con impianti di refrigerazione/climatizzazione. Oltre a definire i tempi e i modi di iscrizione a tale registro vengono anche indicate tutte le categorie che per operare nel settore sono obbligate ad iscriversi, ovvero in caso di:

– Installazione, manutenzione o riparazione e controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg  di  gas  fluorurati  ad  effetto  serra  e  dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra  dotate  di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali.

– Recupero  di  solventi  a  base  di  gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;

  • Recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli  a  motore,  che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

Per iscriversi al registro è necessario frequentare appositi corsi di formazione (facoltativi) e sostenere un esame teorico e di uno pratico. Superato l’esame verrà rilasciato un patentino che certifica l’iscrizione al registro e abilita l’installatore ad eseguire gli interventi della categoria specifica per cui ha fatto domanda. L’iscrizione al Registro da parte del personale o dalle aziende che svolgono attività di controllo delle perdite, recupero dei gas, installazione e manutenzione di impianti fissi e di recupero dagli impianti di condizionamento dei veicoli deve avvenire entro 60 giorni dalla sua istituzione. L’iscrizione viene effettuata presso la Camera di Commercio competente esclusivamente per via telematica. La certificazione ha una durata di dieci anni, trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato e le imprese devono conseguire il certificato entro sei mesi dal rilascio del certificato provvisorio di cui eventualmente sono in possesso (da richiedere presentando una domanda alla Camera di Commercio competente). Esistono 4 gradi di certificazione in funzione delle dimensioni degli impianti su cui si è abilitati ad operare (in funzione della quantità di fuidi frigorigeni fluorati). La prima categoria autorizza tutte le operazioni necessarie all’installazione e manutenzione di un impianto frigorifero, mentre le altre categorie prevedono solo la possibilità di effettuare alcune operazioni. Il Ministero dell’Ambiente ha incaricato “ACCREDIA” di conferire dei Certificati di Accreditamento a degli Organismi di Certificazione che rilasceranno le certificazioni alle aziende ed ai frigoristi.

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