La certificazione della tracciablità per le Biomasse da filiera

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La circolare esplicativa del sistema di tracciabilità delle biomasse da filiera fissa i criteri secondo i quali  vengono definite le modalità operative di dettaglio a cui gli operatori devono conformarsi in modo da consentire la tracciabilità e rintracciabilità delle biomasse secondo l’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del Decreto Ministeriale 2 Marzo 2010 (riguardo la produzione di energia elettrica al fine del riconoscimento del coefficiente moltiplicativo dei certificati verdi per l’anno 2012, pari a 1,8). Le indicazioni, che necessitano ancora delle modalità attuative  e definizione delle procedure informatiche che saranno stabilite dal Ministero per ora si limitano a chiarire che: Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), ai sensi del DM del 18 Dicembre del 2008, è il soggetto responsabile della qualifica degli impianti, della determinazione dell’energia elettrica incentivata e del numero dei certificati spettanti nonché dello svolgimento di verifiche e controlli sugli impianti; il Ministero delle Politiche agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf) definisce la procedura operativa per la certificazione della tracciabilità e rintracci abilità delle Biomasse oggetto del Decreto ; l’Agenzia delle Erogazioni in Agricoltura (Agea) definisce le procedure di controllo necessarie per la certificazione delle Biomasse; il produttore della Biomassa è definito come il Soggetto presso cui l’attività produttiva genera la Biomassa stessa che rientra nelle tipologie di cui all’Allegato A del Decreto stesso; definisce Collettore il soggetto della filiera che raccoglie presso uno o più produttori le Biomasse e le conferisce ad un operatore elettrico con qualifica IAFR ( Impianto Alimentato da Fonte Rinnovabile) al fine del loro utilizzo per la produzione di Energia Elettrica; l’Operatore Elettrico è il Soggetto, titolare di un impianto qualificato IAFR, che detiene la documentazione secondo quanto stabilito dal Decreto e dalla relativa Circolare. Per poter ottenere tale Certificazione di tracciabilità per le Biomasse utilizzate ai fini della produzione elettrica, è necessario inviare una richiesta che attesti il possesso di tutta la documentazione prevista. Tale richiesta di certificazione che deve essere presentata ad Agea, in oltre, on costituisce la richiesta di emissione dei Certificati Verdi con l’applicazione del coefficiente come previsto per la filiera corta, per cui ogni operatore elettrico deve presentare al GSE, secondo le modalità operative previste, istanza di richiesta, cui possono seguire domande di chiarimento e richieste di informazioni al fine di redigere verbali di controllo. Per ogni tipologia di Biomassa l’operatore sarà tenuto a presentare dichiarazione sotto forma di autocertificazione in riferimento alle caratteristiche della Biomassa utilizzata e del proprio processo di produzione di energia elettrica (tenendo conto sia delle Biomasse da filiera che non da filiera e mantenendo il quantitativo utilizzato ben distinto a cavallo tra il 2011 e il 2012), altrimenti per il GSE non sarà possibile procedere al riconoscimento della maggiorazione di Certificati Verdi.

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