La nuova direttiva Ue sull’efficienza energetica

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Il 4 ottobre scorso, il Consiglio ha approvato l’accordo politico sulla nuova direttiva sull’efficienza energetica. L’ 11 settembre 2012 la direttiva era stata adottata con 632 voti a favore, 25 contrari e 19 astensioni per portare avanti misure giuridicamente vincolanti e intensificare gli sforzi degli Stati membri per utilizzare l’energia nel modo più efficiente in tutte le fasi della catena energetica: dalla trasformazione di energia alla sua distribuzione per il consumo finale. Le misure comprendono l’obbligo giuridico di stabilire programmi e parametri di efficienza, per tutti gli stati membri, che guideranno il miglioramento dell’efficienza energetica nelle abitazioni, nell’ industria e nei trasporti. Altre misure riguardano poi il ruolo esemplare che dovrà svolgere il settore pubblico e il diritto alla trasparenza per i consumatori in particolare per conoscere con esattezza quanta energia stanno consumando. La direttiva è frutto ovviamente di un compromesso tra i governi degli Stati membri e fissa l’obiettivo di miglioramento dell’efficienza energetica al 2020 al 15% (anzichè del 20%) e rappresenta un significativo passo avanti per la riduzione dei consumi energetici. Il testo abroga le precedenti Direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (salvo minimali eccezioni) e dalla data di pubblicazione entro 18 mesi sarà recepita degli Stati membri. Per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici pubblici, la direttiva richiede agli Stati membri dell’UE di rinnovare il 3% della superficie totale degli “edifici riscaldati e / o raffreddati posseduti ed occupati dai loro governi centrali” applicabile a tutti gli edifici con un “metratura utile totale” di oltre 500 mq, ed a partire dal luglio 2015, di oltre 250 mq. Tuttavia, gli Stati membri saranno inoltre in condizione di adottare metodi alternativi per ottenere risparmi energetici equivalenti e superare ostacoli tecnico economici  che potrebbero occorrere (nonostante ciò, saranno tenuti a garantire che i governi centrali acquistino solo beni, servizi ed immobili ad alta efficienza energetica). Il punto principale riguardo i piani di risparmio per le utility prevede che le imprese del settore energetico dovranno raggiungere un “obiettivo cumulativo di risparmio degli usi finali” entro il 2020, obiettivo che dovrà essere almeno equivalente a realizzare risparmi, ogni anno, dal 2014 al 2020, almeno pari al 1,5% delle vendite annuali di energia ai clienti finali, in volume. Per raggiungere questo obiettivo sarà ammessa una certa flessibilità, ovvero potrà essere spalmato negli anni fino al 2020, ma ad ogni modo dovrà essere raggiunto almeno il 75% dell’obiettivo di risparmio energetico. Gli Stati potranno consentire ai distributori di energia e/o alle società di vendita di energia al dettaglio di contabilizzare per il raggiungimento di tale risparmio, i risparmi certificati ottenuti da fornitori di servizi energetici o da terzi (ovvero gli interventi che attualmente  si basano sui meccanismi dei titoli di efficienza energetica. Sono escluse dal conteggio le vendite di energia utilizzate nel sistema dei trasporti e possono essere conseguiti i risparmi energetici in modo equivalente con forme di compensazione (tassazione dell’energia e della anidride carbonica prodotta, incentivi per o obblighi di utilizzare tecnologie efficienti, standard minimi e/o regimi di etichettature energetiche che non siano già previsti dalle norme europee, formazione, informazione e consulenza). Una importante novità riguarda il fatto che tutte le grandi imprese dovranno sottoporsi a un audit energetico (diagnosi energetica) come forma di controllo e tali controlli dovranno iniziare entro tre anni dall’entrata in vigore della direttiva e dovranno essere effettuati ogni quattro anni da esperti qualificati e accreditati (Saranno escluse da tale obbligo le piccole e medie imprese). Vengono poi previste disposizioni speciali per la creazione di strumenti di finanziamento per l’attuazione delle misure di efficienza energetica: gli Stati membri dovrebbero facilitare la creazione di queste strutture o l’utilizzo di quelle esistenti per permettere una larga penetrazione delle attività di efficientamento e garantire il sostegno economico per avviare le iniziative. Nel definire i propri obiettivi nazionali, gli Stati dovranno tenere conto sia dell’obiettivo di mantenere i consumi energetici al di sotto di 1.474 milioni di tep di energia primaria (o di 1.078 milioni di tep di energia finale) a livello comunitario, sia delle misura previste e adottate per garantire un risparmio (come definito dalla Direttiva 2006/32/EC del 9% nel 2016), sia delle specifiche circostanze che incidono sul consumo di energia primaria a livello nazionale (ad esempio: le evoluzioni e le previsioni del PIL). Al fine di cogliere tale opportunità come strumento di crescita e di incremento di posti di lavoro nei settori delle costruzioni e nell’indotto, così come nella produzione di prodotti per l’edilizia e le attività professionali, ogni Stato membro dovrebbe stabilire una strategia a lungo termine (a partire da gennaio 2015), per mobilitare gli investimenti relativi allo stock nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici che privati. Tali strategie dovrebbero includere una panoramica del patrimonio edilizio nazionale, sulla base, a seconda dei casi, di un campionamento statistico; l’individuazione dei approcci più efficaci in termini di costo- beneficio alla ristrutturazione, normalizzati sulla base della rilevanza per il tipo di edificio e zona climatica; sostenere le politiche per migliorare il rapporto costi-benefici nelle ristrutturazioni, compresa una possibile suddivisione degli interventi in più fasi; definire lungimiranti linee guida per supportare le decisioni in merito agli investimenti e prevedere sempre di effettuare delle stime indicative dei risparmi energetici previsti. Sul fronte del monitoraggio dei consumi, i paesi dell’UE dovranno garantire che, nella misura in cui ciò sia tecnicamente possibile e finanziariamente ragionevole, i clienti finali di elettricità, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e produzione di acqua calda siano dotati di prezzi sempre competitivi e contatori individuali che riflettano con grande accuratezza il consumo  finale energetico effettivo del cliente e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso. In edifici multi-appartamento e con destinazioni d’uso promiscue asserviti da centrali di riscaldamento / raffrescamento o alimentati da una rete di teleriscaldamento o da impianti distrettuali, i contatori di consumo delle singole utenze dovranno essere installati entro il 1 ° gennaio 2017 per misurare il consumo di calore o raffreddamento o acqua calda sanitaria per ogni unità ove tecnicamente possibile ed economicamente conveniente. Quando l’uso di contatori individuali non è tecnicamente possibile, dovrebbero essere utilizzati strumenti per misurare il consumo di calore a ciascun terminale, a meno che non sia dimostrato che l’installazione di detti ripartitori di calore non comporti un’inutile svantaggio economico e, in tali casi, occorre individuare delle alternative economicamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire, entro il 1 ° gennaio 2015, che i dati di fatturazione inoltre siano accurati e basati sul consumo effettivo, al fine di permettere ai clienti finali di regolare il loro consumo energetico. I dati di fatturazione basati sul consumo effettivo, devono essere resi almeno due volte l’anno, o trimestralmente su richiesta o se la fatturazione avviene elettronicamente. Nelle comunicazioni tra clienti e fornitori, (siano distributori, gestori o intermediari) le società saranno costrette a informarli, in modo chiaro e comprensibile, circa indipendenti centri di consulenza, agenzie per l’energia o simili, compresi i loro riferimenti di contatto (indirizzi internet), dove si possono ottenere consigli su misure di efficienza energetica disponibili, profili di riferimento per il loro consumo di energia e le specifiche tecniche di apparecchiature e tecnologie che possono contribuire a ridurre il consumo energetico. Gli Stati membri inoltre dovranno comunicare alla Commissione, entro il dicembre 2015, una valutazione globale delle possibilità di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento e di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti effettuando un’analisi costi-benefici in base alle condizioni climatiche, alla fattibilità economica e all’ idoneità tecnica.

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