UNI EN 15359: dai CDR ai CSS

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Fino al 2010 era la norma UNI 9903-1 a definire il CDR (Combustibile Da Rifiuto) come un combustibile recuperato dai rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi mediante trattamenti finalizzati a garantire un combustibile con un potere calorifico adeguato al suo utilizzo. Il quadro di riferimento è costituito dal DM 05.02.98 successivamente integrato con il DLgs n. 133/05 in materia di coincenerimento. Con il DLgs n. 205/2010 (in recepimento della direttiva 98/2008/CE e con riferimento all’ art. 183 comma 1 del DLgs 152/06) si introduce il concetto di CSS, ovvero di Combustibile Solido Secondario, che rimanda alla norma UNI CEN 15359, classificato invece come rifiuto speciale. I CSS, di fatto sostituiscono il CDR e ne ampliano le tipologie, infatti il CSS è un combustibile solido recuperato da rifiuti non pericolosi e destinati alla produzione di energia presso gli impianti di incenerimento e/o co-incenerimento. La norma comunitaria sui CSS ( UNI CEN ) è stata tradotta e “recepita” a livello nazionale attraverso le attività del CTI Comitato Termotecnico Italiano che ha emanato due Raccomandazioni/direttive al riguardo. In particolare la Raccomandazione n. 8 in materia di classificazione dei CSS, con particolare riguardo a quelli prodotti da trattamento meccanico di RSU e RS non pericolosi, e le Linee Guida 12 in materia di campionamento e sistemi di qualità per i CSS. Tale lavoro è poi stato portato a sintesi con la norma UNI EN 15359 che definisce le caratteristiche e classifica i CSS. I CSS vengono classificati da 1 a 5 in base a tre parametri: il potere calorifico inferiore (indice del valore energetico, quindi economico), il contenuto di cloro (indice del grado di aggressività sugli impianti) e il contenuto di mercurio (indice della rilevanza dell’impatto ambientale). Ciascun CSS è quindi univocamente determinato da una terna di valori corrispondenti alle classi in cui cadono a seconda della combinazione dei tre parametri e fornisce all’utilizzatore un’informazione immediata e chiara del combustibile (vedi Tabella 1). Dal momento che la sola classificazione (che individua 125 tipologie di CSS) non è sufficiente a fornire una descrizione completa, la Norma impone l’obbligo di fornire anche la determinazione analitica dei diversi parametri fisico-chimici, dove i valori limite sono frutto di un accordo tra il produttore e l’utilizzatore. I criteri di classificazione devono basarsi su regole di conformità che rappresentano il terzo requisito e che richiedono l’applicazione di un Sistema Qualità. Inoltre , dal 14/2/2013 il CSS con determinate caratteristiche e con l’emissione della dichiarazione di conformità, cessa di essere rifiuto se destinato a recupero per produzione di energia termica o elettrica in cementifici con capacità produttiva maggiore di 500 ton/g di clinker in regime di AIA e certificato ISO 14001 e centrali termoelettriche con potenza termica maggiore di 50 MWt in regime di AIA e certificato ISO 14001.

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