APE: L’Italia divisa tra norme e sanzioni regionali

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Con iil Decreto Legge 63/2013 in linea con il recepimento della direttiva 2010/31/UE, al posto del vecchio Attestato di Certificazione Energetica (ACE) si introduce la denominazione di Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma non è stato fatto nulla per dipanare i dubbi circa le disparità apparentemente ingiustificate circa i metodi di calcolo, gli obblighi e le sanzioni stabilite da Stato e Regioni. In particolare, il decreto “destinazione Italia” del 24 Dicembre scorso, ha cancellato la nullità degli atti in caso di mancata allegazione dell’APE (a fronte del pagamento di una sanzione pecuniaria) che per alcune regioni non era prevista in casi di locazione o di vendita di singole unità e non interi edifici. La sanzione può variare fortemente in base alle deliberazioni regionali creando conflitti anche di autorità tra Stato e Regioni, poiché non è chiaro se ci sia una sanzione a prevalere o se addirittura possono essere comminate entrambe. Anche per quanto riguarda i titoli di studio necessari per iscriversi agli elenchi regionali, il contesto è fortemente eterogeneo nelle diverse regioni (la Lombardia ha recentemente riconosciuto e ammesso nasce la classe di laurea LM 71 (Scienze e tecnologie della chimica industriale) e ancora di più lo è per quanto riguarda la formazione obbligatoria, poiché non c’è uniformità sui programmi: la struttura dei corsi si assomiglia, ma si va dalle 54 ore della Val d’Aosta alle 116 della Provincia di Bolzano. Questo ostacola evidentemente anche il mutuo riconoscimento dei titoli, per cui un certificatore abilitato in una Regione può esercitare in un’altra automaticamente per ora solo in Basilicata, Emilia Romagna, Sardegna e Sicilia e solo Lombardia ed Emilia Romagna per ora hanno stretto accordi veri e propri.

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